1. Dopo l'articolo 259 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 259-bis. - (Agenzia per la custodia e la gestione dei beni sequestrati). - 1. Salvo sia diversamente stabilito, i beni oggetto di sequestro sono affidati giudizialmente all'Agenzia per la custodia e la gestione dei beni sequestrati, che provvede alla gestione ordinaria e alla conservazione dei medesimi beni nell'osservanza delle disposizioni impartite dall'autorità giudiziaria.
2. L'Agenzia può, con provvedimento motivato, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria o su richiesta dei titolari dei beni, stipulare contratti finalizzati all'amministrazione fruttifera e alla valorizzazione del bene, nominando, se necessario, un amministratore o un custode.
3. In caso di beni suscettibili di deterioramento o di rilevante perdita di valore economico, l'Agenzia può disporre in via d'urgenza l'alienazione o le necessarie opere straordinarie per la conservazione dei medesimi beni, dandone tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria e agli interessati.
4. Le somme di denaro, incluse quelle ricavate dalla vendita dei beni affidati all'Agenzia, sono depositate su conti correnti fruttiferi o investite in titoli di Stato.
5. Se il sequestro concerne somme di denaro o titoli, gli interessi o i dividendi sono dovuti all'avente diritto.
6. Ogni sei mesi, l'Agenzia trasmette all'autorità giudiziaria una nota concernente lo stato dei beni sequestrati. Al
Art. 259-ter. - (Durata della custodia e della gestione. Restituzione dei beni. Confisca). - 1. In materia di durata del sequestro e di restituzione dei beni di cui all'articolo 259-bis si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dagli articoli 262 e 263.
2. In ogni caso, la restituzione dei beni sequestrati non può essere disposta qualora vi siano dubbi sulla legittima appartenenza dei medesimi o finché non siano state versate integralmente le somme dovute all'Agenzia per la custodia e la gestione dei beni sequestrati di cui all'articolo 259-bis. Nulla è dovuto a titolo di spese in caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, di sentenza di non luogo a procedere o di sentenza di proscioglimento.
3. Se è disposta la confisca dei beni, l'Agenzia provvede, secondo quanto previsto dalla legge, al trasferimento dei beni, previa deduzione delle spese per la gestione o la custodia.
4. Se l'avente diritto è ignoto o irreperibile o non ha provveduto al ritiro di quanto a lui spettante, decorsi diciotto mesi dal giorno in cui è stata disposta la restituzione, l'Agenzia o il custode, previa autorizzazione del giudice, provvede alla vendita dei beni in sequestro. In tale caso, i proventi derivanti dalla vendita e le somme di denaro, i titoli o gli altri valori sono destinati per il 70 per cento al Ministero della giustizia, per il 15 per cento alla Cassa delle ammende, per il 10 per cento all'Agenzia e per il restante 5 per cento al Fondo per le vittime della criminalità».