Art. 1.
(Agenzia per la custodia e la gestione dei beni sequestrati).

      1. Dopo l'articolo 259 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

      «Art. 259-bis. - (Agenzia per la custodia e la gestione dei beni sequestrati). - 1. Salvo sia diversamente stabilito, i beni oggetto di sequestro sono affidati giudizialmente all'Agenzia per la custodia e la gestione dei beni sequestrati, che provvede alla gestione ordinaria e alla conservazione dei medesimi beni nell'osservanza delle disposizioni impartite dall'autorità giudiziaria.
      2. L'Agenzia può, con provvedimento motivato, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria o su richiesta dei titolari dei beni, stipulare contratti finalizzati all'amministrazione fruttifera e alla valorizzazione del bene, nominando, se necessario, un amministratore o un custode.
      3. In caso di beni suscettibili di deterioramento o di rilevante perdita di valore economico, l'Agenzia può disporre in via d'urgenza l'alienazione o le necessarie opere straordinarie per la conservazione dei medesimi beni, dandone tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria e agli interessati.
      4. Le somme di denaro, incluse quelle ricavate dalla vendita dei beni affidati all'Agenzia, sono depositate su conti correnti fruttiferi o investite in titoli di Stato.
      5. Se il sequestro concerne somme di denaro o titoli, gli interessi o i dividendi sono dovuti all'avente diritto.
      6. Ogni sei mesi, l'Agenzia trasmette all'autorità giudiziaria una nota concernente lo stato dei beni sequestrati. Al

 

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termine della custodia giudiziale o, in qualunque momento, su richiesta dell'autorità giudiziaria, l'Agenzia trasmette una relazione sullo stato dei beni e il rendiconto della gestione.
      7. In caso di cessazione del sequestro, l'autorità procedente ne dà immediata comunicazione all'Agenzia.
      8. Salvo sia diversamente stabilito dall'autorità giudiziaria, l'Agenzia svolge le funzioni di amministratore dei beni sequestrati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

      Art. 259-ter. - (Durata della custodia e della gestione. Restituzione dei beni. Confisca). - 1. In materia di durata del sequestro e di restituzione dei beni di cui all'articolo 259-bis si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dagli articoli 262 e 263.
      2. In ogni caso, la restituzione dei beni sequestrati non può essere disposta qualora vi siano dubbi sulla legittima appartenenza dei medesimi o finché non siano state versate integralmente le somme dovute all'Agenzia per la custodia e la gestione dei beni sequestrati di cui all'articolo 259-bis. Nulla è dovuto a titolo di spese in caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, di sentenza di non luogo a procedere o di sentenza di proscioglimento.
      3. Se è disposta la confisca dei beni, l'Agenzia provvede, secondo quanto previsto dalla legge, al trasferimento dei beni, previa deduzione delle spese per la gestione o la custodia.
      4. Se l'avente diritto è ignoto o irreperibile o non ha provveduto al ritiro di quanto a lui spettante, decorsi diciotto mesi dal giorno in cui è stata disposta la restituzione, l'Agenzia o il custode, previa autorizzazione del giudice, provvede alla vendita dei beni in sequestro. In tale caso, i proventi derivanti dalla vendita e le somme di denaro, i titoli o gli altri valori sono destinati per il 70 per cento al Ministero della giustizia, per il 15 per cento alla Cassa delle ammende, per il 10 per cento all'Agenzia e per il restante 5 per cento al Fondo per le vittime della criminalità».

 

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